ART.1
E’ costituita un’organizzazione a base volontaria denominata “Terzo Millennio - ONLUS”. La sede è presso la Curia Arcivescovile dell’Aquila in Piazza Duomo n.33. L’organizzazione è costituita senza fini di lucro, per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed ha una durata illimitata; essa aderisce alla Associazione Nazionale Terzo Millennio ONLUS - Lucca. La sede locale mantiene la sua autonomia finanziaria e gestionale.
ART.2
“Terzo Millennio ONLUS” è un associazione che prevede come settore
di attività (ai sensi del punto 7, lettera a, comma 1, art 10 del D.L.gs.
n.460/1997) la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni d’interesse
artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n.1089 e successive
modifiche ed integrazioni.
E’ costituita per:
- rispondere alla necessità di conoscenza tecnico-artistica, storica, religiosa ed eventualmente alle esigenze logistiche dei turisti e pellegrini che si troveranno a visitare il patrimonio storico, artistico, culturale, Ecclesiastico e a carattere religioso, dell’Arcidiocesi dell’Aquila.
- organizzare incontri facilitati di lettura delle opere d’arte non solo dal punto di vista storico ed artistico ma anche spirituale, per trasformare l’occasione turistica in una grande occasione di evangelizzazione e per riportare le opere d’arte alla funzione per cui furono create: una funzione estetica ma anche spirituale.
- promuovere ogni iniziativa adatta alla tutela, promozione, valorizzazione di tutto il patrimonio Ecclesiastico: corsi di formazione, attività di studio e di ricerca, incontri di sensibilizzazione, raccolta di fondi, sottoscrizioni volontarie, pubblicazioni, viaggi di istruzione a mostre e monumenti in Italia e all’estero ecc…
ART.3
L’Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nell’art.2 ad eccezione di quelle ad essa direttamente annesse e connesse;
ART.4
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
ART.5
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
ART.6
L’Associazione ha l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
ART.7
L’Associazione deve disciplinare in modo uniforme il rapporto associativo e le modalità associative, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART.8
L’Associazione è apolitica ed i suoi organi direttivi sono eletti democraticamente; si avvale dell’attività volontaria dei soci, in base alle proprie capacità, professionalità e disponibilità, per raggiungere le finalità previste dall’art.2.
ART.9
L’associazione “Terzo Millennio ONLUS” è formata dai soci ordinari e dai soci volontari che fanno domanda al Consiglio Direttivo il quale nella prima riunione utile approva o respinge la domanda d’iscrizione. Possono essere iscritti tutti i cittadini che si impegnano ad osservare ed a promuovere le finalità previste dallo statuto sociale e hanno comportamento moralmente ineccepibile.
Sono previsti anche i soci benemeriti e onorari i quali vengono nominati dal Consiglio Direttivo per benefici arrecati all’Associazione; non sono eleggibili alle cariche sociali, ma come tutti i soci hanno diritto di voto attivo e passivo.
ART.10
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri
e ne fanno parte il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario-cassiere,
i Consiglieri.
In sede di approvazione del presente statuto, i soci fondatori designano
i membri del Consiglio Direttivo in numero di 6.
Il regolamento disporrà i modi e i termini per l’aggiunta di ulteriori membri
al Consiglio.
ART.11
il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, vigila sulla
esatta osservanza delle norme che regolano l’organizzazione e provvede all’esecuzione
delle delibere del consiglio ed alle assemblee dei soci; ha il potere di
firma;
il Vice Presidente collabora col presidente in tutte le sue incombenze e
al caso lo sostituisce con uguali poteri;
il Segretario-Cassiere redige i verbali delle riunioni del consiglio dell’Assemblea,
cura le relazioni tra le varie attività dell’organizzazione ed i rapporti
amministrativi con l’esterno, tiene aggiornato lo schedario dei soci, cura
l’amministrazione, presenta al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria,
provvede annualmente alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo.
ART.12
Il Presidente ed i Consiglieri sono eletti da tutti i soci. Il Consiglio
al suo interno nomina il Vice Presidente ed il Segretario-Cassiere. I membri
del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tutte
le cariche del Consiglio sono gratuite.
Il primo regolamento è redatto entro quattro mesi dalla piena assunzione
delle cariche del Consiglio ed è approvato dall’Assemblea..
ART.13
Il Consiglio Direttivo redige un regolamento che contempli tutte le norme ritenute necessarie per il normale svolgimento delle attività sociali e per il raggiungimento dei fini prefissati.
ART.14
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando se ne ravveda
la necessità e può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei Consiglieri.
Le sedute sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi
componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
ART.15
L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, con la finalità essenzialmente programmatica e per la presentazione del bilancio consuntivo e preventivo.
ART.16
L’assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente oppure su richiesta di almeno un quarto dei soci. Essa dovrà essere indetta entro 15 giorni dalla richiesta.
ART.17
Le assemblee sono valide sempre in unica convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, decorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione.
ART.18
L’esercizio dell’associazione si chiude il 31/12 di ogni anno.
ART.19
Modifiche al presente statuto potranno essere approvate dalla maggioranza dei soci iscritti convocati in assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell’Associazione, gli eventuali beni saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni di legge .


